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Etichetta del vino e QR Code

IL DIGITALE CHE AIUTA I PRODUTTORI E LE AZIENDE VITIVINICOLE

Già da tempo si sono diffuse delle App che consentono ai meno esperti di scegliere una bottiglia di vino scansionando il QR code stampato sull’etichetta. Questo codice ha la capacità di collegare il mondo reale con quello digitale, inviando il consumatore su una pagina web nella quale può ricevere tutte le informazioni riguardanti il vino che sta valutando.

Ora, in seguito alla riforma della Politica agricola comune (Pac), l’inserimento del QR code si rende necessario. La riforma, infatti, spinge per l‘etichettatura digitale (e-label), attraverso la quale il consumatore potrà conoscere ingredienti ed eventuali prodotti allergenici, ed essendo online, le cantine avranno un notevole risparmio poiché non dovranno affrontare la stampa e la logistica delle etichette rivolte a mercati esteri.

La normativa che regola l’etichettatura delle bottiglie di vino ha inteso farne uno strumento di consapevolezza per il consumatore, tanto che, spesso, per spiegare il valore dell’etichetta si usa la metafora della “carta di identità del vino”. Per questo motivo tutte le indicazioni fornite in etichetta devono non solo essere solo veritiere ma anche verificabili: vale a dire che tutte le lavorazioni e le caratteristiche che non possono essere dimostrate o, meglio, certificate non possono essere dichiarate perché potenzialmente ingannevoli.

Nell’etichetta, pertanto, il consumatore può e deve trovare risposta alle domande che, legittimamente e spontaneamente, possono sorgere al momento dell’acquisto:

  • Di che vino si tratta?
  • Da dove proviene?
  • Quanto ce n’è?
  • Quali sostanze contiene?

A queste domande l’etichetta deve rispondere con una serie di indicazioni obbligatorie per tutti i tipi di vino

  • denominazione di vendita
  • azienda imbottigliatrice
  • lotto di imbottigliamento
  • paese di produzione
  • volume nominale
  • percentuale di alcool puro sul volume totale
  • eventuale presenza di allergeni

Spesso osserviamo che sulle bottiglie possono essere presenti controetichette e collarini. La normativa non privilegia alcun tipo di impostazione e non impone dove inserire le diverse indicazioni obbligatorie e facoltative, ma fissa un principio di buon senso: tutte le informazioni obbligatorie, di cui sopra, devono comparire nel medesimo “campo visivo”, ovvero la superficie della bottiglia che può essere abbracciata con un solo sguardo, senza doverla ruotare.

Oltre a quelle già citate, possono figurare in etichetta anche altre indicazioni obbligatorie (ad esempio l’annata per i vini DOP, l’azienda importatrice per i vini esteri o gli zuccheri residui per gli spumanti) e ulteriori informazioni facoltative (caratteristiche organolettiche, temperatura di servizio, abbinamenti gastronomici, testi in altre lingue…) ed elementi distintivi (immagini, logo, nome di fantasia, metodo di produzione, informazioni sul produttore…).

L’insieme delle informazioni obbligatorie e facoltative e le modalità con cui devono o possono essere comunicate in etichetta è in parte variabile in funzione della classificazione del vino: “Vino”, “Vino Varietale”, “Vino a Indicazione Geografica Protetta”, “Vino a Denominazione di Origine Controllata”, “Vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita” (per un approfondimento sulle diverse tipologie di vini si rimanda al post sulla classificazione del vino in Italia. Ad esempio, per i vini DOC e DOCG è obbligatoria la “fascetta”, il contrassegno stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato su cui è impresso un codice identificativo che consente la tracciabilità della bottiglia.

Ricordiamo poi che sulle capsule di tutti i vini e sulle chiusure di sicurezza degli spumanti deve comparire il Codice ICQRF, un codice, rilasciato dal “Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari”, che identifica univocamente l’azienda che ha effettuato l’imbottigliamento (in proprio o ha fatto imbottigliare il vino per proprio conto) e che è responsabile a tutti gli effetti del vino contenuto nella bottiglia. È all’azienda imbottigliatrice quindi che il consumatore deve rivolgersi per ogni contestazione.

Inoltre, segnaliamo che vige una regolamentazione speciale per le etichette dei vini spumanti, che merita una breve trattazione apposita.

Indicazioni SEMPRE obbligatorie nelle etichette:

Denominazione di vendita del vino:
La denominazione “VINO” è sempre ammessa per tutti i vini “prodotti attraverso la fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche o di mosti d’uve” che abbiano un contenuto di alcool compreso tra 9% vol e 15% vol e un’acidità totale (acido tartarico) uguale o superiore a 3,5 g/l.

Tuttavia, non si trovano mai bottiglie con la sola laconica denominazione “vino” poiché di norma si utilizzano indicazioni più articolate:

per i vini generici, privi di denominazione di origine o indicazione geografica, la denominazione di vendita “VINO” può essere seguita dalla specificazione del colore “ROSSO” / “BIANCO” / “ROSATO“ per i vini varietali la denominazione “VINO” può essere accompagnata dall’indicazione del vitigno e dell’annata.

per i vini a indicazione geografica o a denominazione di origine la dicitura “VINO” può essere omessa (in alcuni casi è obbligatorio ometterla) pertanto, quale denominazione di vendita, è utilizzato il nome geografico della zona viticola protetta accompagnato dalla relativa menzione, Denominazione di Origine Controllata e Garantita, Denominazione di Origine Controllata o Indicazione Geografica Tipica (non sono ammessi gli acronimi DOCG, DOC, IGT), e seguito da eventuali sotto denominazioni.

Titolo alcolometrico volumico effettivo del vino:
Il titolo alcolometrico volumico effettivo corrisponde al grado alcolico svolto, esprime cioè la percentuale di alcool puro sul volume totale del vino presente in bottiglia. Il valore (compreso tra 9 e 15) deve essere espresso in unità o mezze unità e può essere preceduto in etichetta dalle espressioni “titolo alcolometrico effettivo”, “alcole effettivo” o “alc”. Il valore indicato può discostarsi al massimo di +/- 0,5% rispetto ai risultati delle analisi condotte sul prodotto. Sono tollerate variazioni +/- 0,8% per i vini invecchiati più di 3 anni, per i vini liquorosi e anche per gli spumanti.

Azienda imbottigliatrice del vino:
Sulle etichette è obbligatorio indicare chi ha effettuato l’imbottigliamento ed è quindi responsabile legalmente per il prodotto. L’azienda imbottigliatrice può essere identificata tramite “nome”, “comune” e “stato” oppure tramite codice ICQRF. L’indicazione del produttore, se diverso dall’imbottigliatore, è facoltativa. Nel caso in cui imbottigliatore e produttore coincidano la legge consente l’utilizzo di alcune espressioni ad hoc (ad esempio “Integralmente prodotto e imbottigliato da…“). Per i vini esteri al posto dell’imbottigliatore deve essere indicato l’importatore.

Paese di produzione del vino:
L’Unione Europea ha introdotto l’indicazione dello stato di provenienza allo scopo di valorizzare i paesi produttori. Sull’etichetta di tutti i vini italiani deve quindi essere sempre specificato “Prodotto in Italia”. La norma ammette che siano utilizzate anche altre forme espressive (“Prodotto italiano”, “Vino italiano”, …), ma non ammette l’utilizzo della parola “Italia” da sola.

Volume nominale del vino:
Indica la quantità di vino presente in bottiglia. Può essere espressa in millilitri, centilitri o litri (sono ammesse le abbreviazioni convenzionali in ml, cl, l) e deve essere accompagnata dalla lettera “e”, simbolo di “stima”.

Lotto di imbottigliamento del vino:
Il numero di lotto compare in etichetta preceduto dalla lettera “L”. E’ un numero predefinito dall’imbottigliatore per identificare un insieme di bottiglie confezionate in un ristretto lasso di tempo e in condizioni praticamente identiche. Non esiste una regola che fissa la composizione del lotto (può essere un ID progressivo o contenere la data, indifferentemente) l’unico vincolo posto dalla legge è che si tratti di un numero univoco che consenta l’esatta identificazione del vino imbottigliato. In assenza di fascetta, infatti, il numero di lotto è lo strumento di rintracciabilità del prodotto.

Eventuale presenza di allergeni nel vino:
Nel vino possono essere presenti alcuni allergeni: talvolta può trattarsi di uova o latte utilizzati per la chiarifica ma, di norma, si tratta di anidride solforosa. La legge prevede che la scritta “Contiene solfiti” compaia in etichetta ogni qual volta superi la concentrazione di 10 milligrammi/ litro (come è praticamente la grande maggioranza dei vini in commercio). Occorre puntualizzare che l’anidride carbonica si sviluppa naturalmente durante la fermentazione del vino e tuttavia la legge non fa distinzione tra solfiti formati spontaneamente e solfiti aggiunti ma fissa solo una regola sulla quantità minima che obbliga all’indicazione in etichetta. Anzi, nel 2012 è stata abolita la norma che obbligava l’indicazione della presenza di solfiti aggiunti, pertanto si può addirittura ritenere che la dicitura “Non contiene solfiti aggiunti” non sia propriamente conforme. La presenza di latte e uova invece deve essere dichiarata sempre, ogni qualvolta siano presenti tracce nel vino, indipendentemente dalla concentrazione.

Ulteriori indicazioni riscontrabili nelle etichette:

Nome di fantasia del vino o marchio commerciale dell’imbottigliatore:
Queste indicazioni sono sempre ammesse ma vige una rigida regolamentazione che vieta l’utilizzo di nomi che possano trarre in inganno il consumatore, ad esempio utilizzando sinonimi o vocaboli allusivi di denominazioni protette e indicazioni geografiche protette o che caratteristiche che non possono essere legittimamente associate al vino imbottigliato. Semplificando, si potrebbe dire che la regola pratica è questa: “Tutto quello che non può andare in etichetta non può comparire nel marchio”.

Annata del vino:
L’indicazione dell’annata è:
– obbligatoria per i vini DOCG, DOC e IGT
– facoltativa per i vini varietali (ma solo a condizione che almeno l’85% delle uve utilizzate nella vinificazione sia stato vendemmiato nell’anno indicato)
– vietata per i vini senza denominazione d’origine o indicazione geografica

Uvaggio:
L’indicazione della varietà di vite in etichetta è vietata per i vini senza denominazione d’origine o indicazione geografica ma consentita per i vini varietali. La denominazione “varietale” e l’indicazione in etichetta dell’uvaggio è consentita solo per i vini che derivano per almeno l’85% dalla vinificazione di uve appartenenti alle sette varietà internazionali ammesse dal MiPAAF (Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali) di un vitigno internazionale. Per i vini DOP possono sussistere casi in cui il nome del vitigno è parte integrante delle denominazione d’origine (ad esempio “Barbera d’Asti”) e altri in cui il nome del vitigno può essere associato alla denominazione di vendita.

Tenore zuccherino del vino:
L’indicazione in etichetta della quantità di zucchero residuo dopo la fermentazione è obbligatoria per gli spumanti mentre è facoltativa per le altre tipologie di vino.

Menzioni ammesse:
Le indicazioni ammesse in etichetta sono regolamentate in funzione della classificazione del vino ma in ogni caso devono essere sempre documentabili e non vantare caratteristiche proprie di vini superiori. In etichetta possiamo trovare riferimenti a colore caratteristico.

Modalità di produzione e/o invecchiamento del vino:
Azienda produttrice o toponimi caratteristici (abbazia, castello, rocca, …) solo per i vini DOP e IGT derivanti da uve coltivate e vinificate interamente nell’azienda che possiede l’edificio
Sottozone geografiche o “vigna” solo per i vini DOP.
Sottodenominazioni (“Classico”, “Riserva”, “Superiore”) solo per i vini DO.

Informazioni aggiuntive sul vino:
È facoltà dell’imbottigliatore fornire al consumatore pareri e consigli per il consumo: caratteristiche organolettiche, abbinamenti, modalità di conservazione, temperatura di servizio…
Inoltre in etichetta possono essere inseriti ulteriori elementi informativi, come il codice a barre, qr code, marchi di qualità, sito internet…

L’attributo “Biologico”:
Per poter etichettare un vino come “Biologico” occorre che tanto la coltivazione delle uve che il processo di vinificazione abbiano rispettato un insieme di regole codificate e che abbiano ottenuto idonea certificazione.

Loghi internazionali:
Poiché l’unione europea consente l’utilizzo delle menzioni tradizionali DOCG, DOC e IGT in luogo delle denominazioni comunitarie DOP e IGP, è facoltà dell’imbottigliatore aggiungere in etichetta i loghi europei. Anche per gli allergeni è possibile apporre i corrispondenti pittogrammi disegnati dalla UE e per i vini biologici utilizzare il corrispondente logo comunitario.

Le etichette dei vini spumanti:
La particolarità dell’etichettatura dei vini spumanti discende direttamente dalla particolarità del processo produttivo di questa tipologia di vini che prevede un’elaborazione più complessa. Descriviamo qui alcuni aspetti salienti per la comprensione dell’etichetta.
Gli spumanti possono essere arricchiti con anidride carbonica, in questo caso, la denominazione corretta è “vino spumante gassificato“. Questa categoria non include alcun vino a denominazione d’origine o indicazione geografica.

Per gli spumanti che non contengono solfiti aggiunti sussistono tre standard: “vino spumante”, “vino spumante di qualità”, “vino spumante di qualità del tipo aromatico”. Occorre precisare che, nonostante i solfiti presenti in questi vini siano tutti di origine naturale non è possibile fregiare il vino dell’attributo “naturale” perché, come già detto, sono i vini addizionati con anidride carbonica a dover esser distinti con l’attributo “gassificato”. Alcuni spumanti appartenenti alle categorie summenzionate possono anche vantare una DOP o IGP: per questi ultimi è possibile scrivere “fermentato in bottiglia“. Inoltre, per gli spumanti DOP non è obbligatorio, per fregiarsi della denominazione, che l’intera fase di vinificazione sia completata nel territorio della denominazione protetta.

Un’altra particolarità riscontrabile sulle etichette dei vini spumanti è che al posto dell’imbottigliatore è indicato il produttore o venditore ma, in questo caso, occorre capire bene il ruolo che questi termini identificano: “produttore” non è l’azienda che ha effettuato l’”elaborazione di base” ma quella che ha imbottigliato e curato la fermentazione; “venditore” è la figura commerciale che acquista gli spumanti da piccoli produttori e li distribuisce con il proprio marchio.

Un vincolo molto importante è poi l’indicazione obbligatoria del tenore zuccherino, ovvero della quantità di zuccheri residui nel vino (riscontrabili con l’indicazione “zucchero residuo […] g/l”). Il tenore zuccherino determina la tipologia del vino spumante: “Dosaggio zero” (ultra secco, senza zuccheri aggiunti); “Extra brut” (molto secco); ” Brut” (secco/asciutto); “Extra dry” (secco); “Secco” (secco/abboccato); “Demi sec” (amabile); “Dolce”.

La peculiarità più evidente è però nella bottiglia sciampagnotta e nel tappo a fungo con chiusura di sicurezza, elementi riservati agli spumanti e ai vini frizzanti e ai mosti d’uva parzialmente fermentati DOP o IGP sopra ai quali deve comparire il nome o il codice identificativo del produttore o del venditore.

Il Laboratorio Marino effettua le Analisi su matrice Vino ed è Autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ad effettuare le analisi ufficiali per il settore Oleico e Vitivinicolo.

 

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Resp. Comm. Grazia Martuccio