Condizioni Contrattuali

12. INFORMATIVA EX ART. 13 REG. 679 – 2016 GDPR
Marino S.r.l., in quanto titolare del trattamento nella persona del legale rappresentante
p.t. Vincenzo Marino, informa che i dati personali che verranno forniti per permettere lo
svolgimento delle attività inerenti il presente accordo e/o in adempimento a obblighi di
legge, regolamentari e/o contrattuali, verranno trattati conformemente a quanto stabilito
dal Regolamento UE 679/2016 GDPR e dal D.Lgs 196/2003 emendato dal D.Lgs 101/2018,
nell’ambito della banca dati elettronica del titolare del trattamento. Dati personali ed
informazioni saranno trattati con riservatezza, non saranno rivelati a persone non
autorizzate, né trasmessi a terze parti. Gli stessi saranno comunicati solo ai soggetti
delegati all’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto stipulato e
comunicati esclusivamente nell’ambito di tale finalità; potranno, altresì, essere esibiti su
richiesta dell’Autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per legge autorizzate.
L’interessato, in relazione all’attività di predetto trattamento, potrà esercitare tutti i diritti
di cui agli artt. 15-21 GDPR, tra i quali: il diritto di accesso, cancellazione, portabilità,
blocco, aggiornamento, rettifica o l’integrazione dei dati rivolgendosi all’indirizzo e-mail:
labo@marino.it.
In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. La loro
rimozione avverrà comunque in maniera sicura.

13. CAMPIONAMENTO E CONSEGNA DEI CAMPIONI AL LABORATORIO
Il Campionamento viene effettuato tramite nostro personale tecnico e trasporto a Nostro
carico (in caso di campionamento eseguito dal committente, per qualsiasi informazione in
merito alle procedure di campionamento contattare il laboratorio. Il trasporto può avvenire
anche tramite nostro corriere convenzionato. Per le attività di campionamento il
Laboratorio MARINO adotta idonee procedure di prelievo in conformità a quanto
previsto da normativa ufficiale e/o norme tecniche di riferimento , riportate nella
Procedura Operativa 10 in revisione vigente elaborata secondo i riferimenti normativi
per matrice:
ACQUE, FANGHI, TERRENI e RIFIUTI
APAT IRSA- CNR – Metodi analitici per le acque – linea guida 29/2003;
IRSA-CNR- Metodi analitici per i fanghi- Vol. 3 gennaio 85;
UNI 10802:2013
DM 13/09/1999
UNI EN 1484:1999 linee guida per la determinazione del carbonio organico totale – TOC
Decreto Legislativo del Governo n° 31 del 02/02/2001 «Attuazione della direttiva 98/83/CE
relativaalla qualità delle acque destinate al consumo umano». (G.U. 3 marzo 2001, n. 52) e s.m.i.
ALIMENTI / MANGIMI
Regolamento CEE/UE n° 1881 del 19/12/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni
contaminantinei prodotti alimentari e s.m.i.
Decreto Ministeriale del 26/03/1992 – Attuazione della decisione n. 91/180/CEE
concernente la fissazione di metodi di analisi e prova relativi al latte crudo e al latte trattato
termicamente.
Decreto Ministeriale del 21/04/1986 – “Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i
formaggi”;UNI EN ISO 707 dicembre 2008 Latte e prodotti derivati- guida per il campionamento
Regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5 aprile 2017, che stabilisce i metodi di
campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non
diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014.
REGOLAMENTO (UE) 2017/771 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2017 che modifica il
regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi per la determinazione dei livelli di
diossine e policlorobifenili
Allegato C Parte II DPR 327/80 Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n.283 , e
successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande – (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178)
Reg CE N. 853/2004 – norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
ISO-TS 17728-2015 tecniche di campionamento per l’analisi microbiologica dei campioni di
alimentie mangimi
UNI EN ISO 7218:2007/Adm1:2013 Linea guida applicabile al settore prove di Microbiologia su
matrici alimentari;
Allegato C Parte II DPR 327/80 Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n.283 , e
successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande – (come sostituito con DM 01/04/88 n. 178)
Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005 , sui criteri
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.
MOD. PG 05-01 REV. 1 DEL 02/10/2021 – CAMPIONAMENTO E C ONSEGNA DEI
CAMPIONI AL LABORATORIO
Pag. 2 a 2
3. SUPERFICI
ISO 18593:2018 Microbiology of the food chain — Horizontal methods for surface sampling
methods for sampling techniques from surfaces using contact plates and swabs.
4. MOCA
DM 21/03/1973 e smi
Reg. 10/2011 e smi
Inoltre il committente può avvalersi delle indicazioni riportate nella Tabella 1 “Requisiti
minimi per l’accettazione dei campioni”. In questo caso la responsabilità del
campionamento è a carico del committente, e l’analisi condotta dal Laboratorio farà
sempre comunque riferimento alla situazione del campione al momento della consegna.
La Marino s.r.l. è disponibile a fornire, su richiesta del cliente, anche contenitori
adeguati al campionamento e informazioni relative al campionamento e trasporto
fornendo copia non controllata della specifica procedura di campionamento e
trasporto.
Le attività di ritiro costituiscono prestazione accessoria ove non specificatamente
definito in offerta.
Gli orari per la consegna dei campioni sono i seguenti: dalle ore 8:30-13:00 / 14:00-
17:00.
Il cliente ha l’obbligo di informare Marino s.r.l. sui rischi inerenti al materiale da
sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi e segnalando la
corretta modalità per la gestione dei campioni (conservazione, apertura,
manipolazione, eliminazione, ecc.).
Il cliente è responsabile ad ogni effetto di legge per danni a persone e cose derivanti
dall’inadempimento degli obblighi di informazione sopra citati, riguardo la salute ela
sicurezza dei soggetti che operano all’interno dei locali di MARINO SRL. e per clienti
eventualmente presenti al momento della consegna dei campioni.
Il Cliente è tenuto a dichiarare, se è di sua conoscenza, a MARINO SRL, in fase di
stipula d’ordine, se il campione/indagine è riferito a procedimenti di tipo
civile/penale o se è in contraddittorio con organi di controllo.

14. ACCETTAZIONE DEI CAMPIONI
La data di ricevimento del campione corrisponde a quella di presa in carico del
materiale da parte del Laboratorio. L’accettazione dei campioni è regolamentata da
apposita Procedura Gestionale interna. I campioni sono accettati solo se
accompagnati da richiesta firmata da persona avente titolo, dove sia chiaramente
indicato il soggetto richiedente, la natura dei campioni conferiti, le prestazioni
analitiche richieste e il numero di offerta economica di riferimento (queste possono
essere oggetto di successivo riesame delle richieste e delle offerte tra cliente e
laboratorio), e il nominativo esatto a cui intestare il rapporto di prova, nonché tutti
i dati necessari per l’emissione della fattura elettronica.
In caso di discrepanze (lotto di produzione, descrizioni, denominazioni etc…) tra la
descrizione indicata nel campione inviato a Marino s.r.l. e la dicitura presente nella
documentazione accompagnatoria, il campione verrà identificato con la descrizione
in esso indicata.
In mancanza di formale richiesta, all’atto della consegna del campione, è prevista
la compilazione di un apposito modulo interno che viene sottoscritto dal conferente
con firma leggibile.
Se in fase di invio campioni il committente necessita di parametri aggiuntivi non
presenti nell’offerta di riferimento, dovrà fare espressa richiesta all’ufficio
commerciale scrivendo a labo@marino.it.
I parametri integrativi richiesti non saranno comunque analizzati sino a che il
Cliente non invia l’accettazione della revisione di offerta.
In caso di non conformità riscontrate in relazione alle analisi richieste, MARINO S.R.L.
si impegna ad avvertire il cliente, provvedendo a segregare il campione alle
temperature di conservazione specifiche fino a risoluzione del problema con il
cliente. Qualora il cliente chieda di proseguire con l’esecuzione delle prove,
nonostante prenda atto di quanto comunicato, MARINO SRL. non si fa carico della
responsabilità relativa al processo di esecuzione analisi e riporta sul rapporto di
prova una nota relativa agli scostamenti rilevati che potrebbero influire
negativamente sui risultati delle prove.
Nel caso in cui l’anomalia riscontrata sia tale da impedire che il campione sia
avviato alle prove, MARINO SRL invia tempestivamente al cliente una comunicazione
scritta relativa alla non idoneità del campione. I campioni non idonei sono avviati
allo smaltimento come descritto nelle presenti condizioni generali di fornitura.
In linea generale, per inizio analisi si intende l’avvio dell’analisi sul campione, entro
i tempi massimi previsti dai metodi di prova da effettuare in relazione alla natura
del campione, fatto l’onere di MARINO SRL di garantirne nel frattempo idonea
conservazione

15. CONSERVAZIONE CAMPIONI

Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare, MARINO SRL garantisce la
conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle
condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche.
MARINO SRL acquisisce il campione consegnato, il Cliente non può pretendere la
restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi, salvo diversi accordi
precedentemente stipulati tra le due parti.
Terminate le analisi, salvo termini di legge (ad esempio in caso di revisioni di
analisi) o requisiti normativi o diversi accordi scritti con il Cliente, i campioni
analizzati vengono conservati per un periodo prestabilito in funzione della loro
stabilità e in considerazione al parametro/matrice. Pertanto, se non diversamente
specificato in offerta o contratto, in generale, MARINO SRL si impegna a conservare
quanto residua da campioni sottoposti ad analisi microbiologiche fino all’emissione
del RdP, vista l’instabilità dei parametri coinvolti, mentre i restanti campioni per
un periodo massimo di 7 giorni dalla data di emissione del RdP. Altre aliquote e/o
controcampioni vengono conservati per 60 giorni dalla data di fine esecuzione
prove, salvo differenti disposizioni di legge o indicazioni scritte da parte del
Committente. Eventuali controcampioni ufficiali e aliquote sigillate, se non
diversamente stabilito, sono conservati secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge in vigore.
Decorso il termine indicato, il Laboratorio provvede allo smaltimento nel rispetto di
quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

16. RAPPORTI DI PROVA E TEMPI DI CONSEGNA
I RdP sono univocamente identificati da un numero, corrispondente al numero di
identificazione del campione. MARINO S.R.L. è responsabile unicamente dei risultati
analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi così come ricevuti; il nome, LOTTO
DI PRODUZIONE o qualsiasi altro dettaglio dei campioni sono dichiarati dal Cliente
sotto propria esclusiva responsabilità. Qualora le informazioni fornite dal Cliente
possono influenzare la validità dei risultati, il Laboratorio ne declina la
responsabilità. Eventuali scostamenti ai metodi di prova/campionamento sono
indicati nel RdP. Quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova
anche se consapevole di uno scostamento, nel RdP viene inclusa una dichiarazione
in cui il laboratorio declina la responsabilità e indica quali risultati possono essere
influenzati dallo scostamento.
Quando è necessario modificare, correggere o emettere nuovamente un rapporto
già emesso, ogni informazione modificata è chiaramente identificata, includendo
nel rapporto anche il motivo della modifica.
I RdP vengono emessi in unico esemplare originale e in lingua italiana, su format
MARINO S.R.L, in conformità alla norma ISO/IEC 17025. I riferimenti
all’accreditamento sono riportati sui RDP che contengono almeno una prova
accreditata da ACCREDIA; eventuali prove non accreditate sono opportunamente
evidenziate.
Salvo non sia diversamente convenuto, i RdP sono inviati al Cliente in formato
elettronico PDF firmati digitalmente, all’indirizzo e-mail, preventivamente
concordato per iscritto entro il termine max di 10 giorni lavorativi dalla data
ricevimento dei campioni, tale termine potrà subire una variazione in base alla
tipologia di prova e di campione, previa comunicazione. MARINO S.R.L. non ha
responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al cliente o a terzi dall’utilizzo
dei risultati di prova, né per ritardi nella consegna dei risultati di prova dovuti a
causa di forza maggiore.
Modalità di trasmissione alternative dei RdP (es. via fax/posta ordinaria, brevi
manu) vanno concordate preliminarmente con MARINO S.R.L. Il RdP originale (file
elettronico) è conservato ed archiviato secondo la normativa in vigore da Marino
S.R.L.
È vietata qualsiasi alterazione del rapporto di prova, nonché la riproduzione
parziale dello stesso, senza la preventiva autorizzazione scritta di MARINO S.R.L. I
RdP non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o
promozionale senza esplicita autorizzazione da parte di MARINO S.R.L

17. INVIO DEI DATI PROVVISORI
È prevista su richiesta del cliente o per motivi di giustificata urgenza,
l’anticipazione di risultati mediante e-mail, seppure in presenza di altri esami non
ancora conclusi, provvedendo ad emettere un RDP parziale. Si precisa che i dati
parziali sono anticipati in modalità provvisoria e pertanto suscettibili ad eventuali
modifiche prima dell’emissione del RdP definitivo firmato digitalmente.
Le anticipazioni dei risultati non costituiscono documento formalmente valido ai f
ini legali dell’utilizzo dei risultati ivi contenuti

18. DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’
Nel caso in cui sia richiesta una Dichiarazione di Conformità per le prove che
riportano un limite cogente o a un limite aziendale sarà utilizzata la regola
decisionale definita nella specifica normativa o concordata con il cliente stesso.
In caso contrario Marino adotterà la seguente regola:
a) per le prove chimiche qualora il risultato di una prova, diminuito
dell’incertezza estesa di misura calcolata al valore limite con K=2 e P=95%
(con un rischio associato <5%), sia superiore al limite massimo di
specifica previsto, è valutato NON CONFORME, oppure quando il risultato
di una prova, aumentato dell’incertezza estesa di misura calcolata al valore
limite con K=2 e P=95% (con un rischio associato <5%) sia inferiore al
limite minimo di specifica previsto, è valutato NON CONFORME.
In tutti gli altri casi, il risultato è valutato CONFORME.
In caso di confronto di un risultato con un intervallo min e max si adotta un
test
a due code utilizzando il fattore K=1.64 e P= 90% con un rischio associato
< 10%.
b) Per le prove microbiologiche, se non diversamente specificato, le
dichiarazioni di conformità / non conformità si basano sul confronto del
valore ottenuto con i valori di riferimento senza considerare l’incertezza
estesa di misura. In questo caso il rischio associato è < 50%

Il campo Opinioni ed interpretazioni non risulta oggetto di accreditamento
Accredia.
Ogni altro servizio richiesto dal Cliente (opinioni, interpretazioni, relazioni,
commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato) costituisce separata
prestazione e può essere oggetto di separato addebito

19. GESTIONE MODIFICHE RAPPORTI DI PROVA
La Riemissione (revisione) di un RdP è prevista in accordo a quanto previsto dalla
Risoluzione EA 2014 (33) 31 Reissuance of test reports when the trade
name/trademark of the tested product has changed. I RdP sono riemessi solo in
caso di correzione di errori da parte del laboratorio e/o di inserimento di
informazioni/dati omessi ma disponibili al momento dell’esecuzione delle
prove.Non è ammesso riemettere un RdP quando il nome/marchio commerciale del
prodotto analizzato è cambiato (senza aver effettuato nuovamente le prove), anche
quando ci sia un chiaro riferimento al RdP iniziale che viene sostituito.
Il Laboratorio non si assume la responsabilità di dichiarare che il prodotto con il
nuovo nome/marchio commerciale è esattamente identico a quello analizzato,
questa responsabilità è a carico del cliente. La richiesta di Riemissione deve
pervenire al laboratorio tramite email o telefonata. Il rapporto di prova sostitutivo
riporta le motivazioni dell’annullamento e sostituzione. Il laboratorio non si
assume responsabilità dell’eventuale utilizzo da parte del Cliente del rapporto di
prova annullato.

20. IDENTIFICAZIONE DEI METODI DI PROVA
I metodi di analisi indicati nell’offerta si riferiscono alla miglior procedura di analisi
prevista in base alla propria esperienza, opportunamente scelti e utilizzati da
Marino S.R.L.
Una volta accettati dal cliente, saranno indicati sul rapporto di prova
corrispondente alla matrice da analizzare. I metodi sono riportati negli elenchi
ufficiali delle prove accreditate gestite in campo fisso e in campo flessibile, reperibili
presso il Laboratorio Marino o presso il sito di ACCREDIA (www.accredia.it.). Il
sistema qualità di MARINO S.R.L. prevede un puntuale aggiornamento dei metodi
adottati. Su richiesta del Cliente, MARINO S.R.L. fornisce chiarimenti sui Metodi di
Prova o sulle Procedure Interne del laboratorio che vengono utilizzati per l’analisi.
Richieste specifiche in relazione ai Metodi di Prova devono essere concordate per
iscritto prima dell’accettazione del campione.

21. PRODOTTI E SERVIZI FORNITI DALL’ESTERNO (SUBAPPALTO)
MARINO S.R.L. non si avvale di servizi dall’esterno per l’esecuzione di fasi di prove o
prove intere accreditate. Qualora ritenuto necessario causa imprevisti, Marino
S.R.L. affida l’esecuzione a laboratori esterni accreditati secondo la UNI CEI EN
ISO/IEC 17025. Il Cliente è preventivamente avvisato per ottenere il consenso e
nell’offerta sono chiaramente identificate le specifiche attività fornite dall’esterno.
Per le altre prove non accreditate, Marino srl si riserva il diritto di subappaltare
prove e/o servizi, comunicandolo in via preventiva al Cliente in sede di offerta.
L’accettazione dell’offerta autorizza al subappalto così come indicato.
Qualora il subappaltore sia stato individuato ed espressamente richiesto dal
Cliente, previo accordi tra le parti, MARINO S.R.L è sollevato da qualsiasi tipo di
responsabilità inerenti alle prove e/o servizi eseguiti in subappalto

22. INFORMAZIONI SUL SIGNIFICATO DELL’ACCREDITAMENTO SECONDO
UNI CEI EN ISO/IEC 17025
MARINO S.R.L. è accreditato con numero 0319L da “ACCREDIA”, che in Italia è L’Ente
unico di Accreditamento competente a concedere o revocare l’accreditamento dei
laboratori di prova designato dal governo.
L’accreditamento dei laboratori conferisce ai rapporti di prova rilasciati sul
mercato, un alto grado di affidabilità in termini di qualità e sicurezza dei beni e dei
servizi sottoposti a verifica, e ne garantisce il riconoscimento sui mercati
internazionali.
Marino s.r.l. ha stipulato una convenzione di accreditamento con ACCREDIA in cui
sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l’accreditamento.
ACCREDIA esegue periodicamente visite di valutazione secondo modalità e
tempistiche previste dall’ente stesso.
La durata della convenzione, stipulata tra ACCREDIA e Marino s.r.l. all’atto
dell’accreditamento, ha validità 4 anni; la relativa scadenza è riportata nel
certificato di accreditamento. L’accreditamento non significa approvazione da parte
di ACCREDIA del campione di prova o del prodotto. Il Marchio o il riferimento
all’accreditamento non devono essere utilizzati dai Clienti del Laboratorio, né
possono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto, o essere
riportati su un prodotto. È ammesso allegare la copia del rapporto di prova.
L’elenco completo delle prove accreditate sia in campo fisso che in campo flessibile
è disponibile sul sito di ACCREDIA, effettuando la ricerca nella sezione banche dati,
accreditamenti dei laboratori di prova digitando il numero di accreditamento 0319.
L’introduzione del campo di accreditamento flessibile permette al laboratorio,
nell’ambito delle aree di accreditamento di competenza, di rispondere in maniera
più rapida alle richieste avanzate dai clienti per la determinazione di nuovi
misurandi/proprietà misurate/su nuovi materiali/prodotti/matrici/da parte del
laboratorio.
Tutte le certificazioni/autorizzazioni, riconoscimenti, accreditamenti sono
disponibili sul sito www.marino.it alla voce “Riconoscimenti”, dove è possibile
scaricare i certificati

23 . CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
Laddove non siano definiti limiti temporali per la conservazione, tutte le
registrazioni che si riferiscono alle analisi effettuate sono archiviati per 5 anni dalla
data di emissione del Rapporto di prova. in caso contrario saranno verificate le
esigenze del cliente, adeguando il periodo di conservazione ad eventuali requisiti,
volontari o cogenti, legati all’attività del cliente. Al termine del periodo di
conservazione la documentazione verrà distrutta, salvo richieste differenti inviate
dal cliente e concordate preventivamente

24. GESTIONE RECLAMI
MARINO SRL prende in considerazione tutte le segnalazioni e i reclami (provenienti
dai clienti e dalle parti terze) sia quelli di natura tecnica, che quelli non
strettamente legati all’esecuzione delle prove e/o all’erogazione dei servizi,
pervenuti non oltre i 7 (sette) giorni dalla data di ricezione del Rapporto di Prova
firmato digitalmente.
Nel caso di reclami o segnalazioni da terzi, MARINO SRL se ne fa carico, attuando in
maniera riservata con il cliente le misure necessarie. L’identità di chi ha effettuato
il reclamo (la fonte) non viene rivelata al cliente, a meno di accordi presi con la fonte
stessa.
I reclami devono pervenire per via scritta ed indirizzati o rivolti sia al responsabile
Assicurazione Qualità (e-mail: assicurazionequalita@marino.it) sia alla funzione
aziendale in contatto con il cliente.
Ogni segnalazione/reclamo viene sottoposto a valutazione da parte di RAQ, con la
collaborazione della Direzione, per verificarne la fondatezza, richiedendo la
partecipazione del personale coinvolto dalla segnalazione/reclamo, quando
applicabile. Il reclamo viene gestito secondo la procedura gestionale interna ed
opportunamente registrato da RAQ su modulo gestione reclami. In caso di
fondatezza, sarà stabilita, eventualmente coinvolgendo il cliente, il tipo di azione
da svolgere (es.: ripetizione delle prove), le modalità esecutive, le responsabilità ed
i tempi di realizzazione, le azioni di verifica dell’efficacia, segnalando anche
l’eventuale apertura di un’azione correttiva gestita. La presa in carico del reclamo
avviene entro 7 gg lavorativi.
MARINO SRL valuterà, a suo insindacabile giudizio, l’eventuale gestione di reclami
che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato, fermo restando che
comunque non si assumerà alcuna responsabilità per reclami che le vengano
inoltrati oltre il periodo massimo definito. Il cliente non può trattenere somme
dovute a MARINO SRL come risarcimento in caso di reclami, se non diversamente
concordato tra le parti per iscritto.
In caso di rimborsi, la MARINO SRL prevede che l’ammontare dello stesso non
ecceda un massimo di 10 volte l’ammontare dei corrispettivi pagati in relazione
al servizio che ha generato il reclamo e in ogni caso il rimborso non potrà
superare i 10.000,00 euro

25. TABELLA 1: REQUISITI MINIMI PER L’ACCETTAZIONE DEI CAMPIONI

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